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Detrazione totale dell'IVA
Dal 1º settembre 2008 in poi, imprese e professionisti potranno detrarre interamente l'Iva sulle spese sostenute in relazione a servizi alberghieri e di ristorazione. Ovviamente, l'integrale detrazione dell'Iva può essere esercitata a condizione che la spesa relativa al pernottamento alberghiero o alla somministrazione di pasti e bevande sia inerente all'attività svolta dall'impresa o dal professionista (valutazione che non appare sempre agevole vista la natura, spesso privata, di tali spese). È questo il contenuto della recente modifica apportata al decreto Iva da parte del co.28-bis dell'art.83 del D.L. n.112/08.
È bene ricordare che la nuova disciplina in vigore dal 1° settembre 2008 supera tutte le questioni interpretative che erano emerse dopo la recente modifica introdotta dalla Legge finanziaria 2007, che aveva ammesso la piena detraibilità delle spese di vitto e alloggio solo se sostenute in occasione di manifestazioni convegnistiche. Ora, la nuova disposizione assegna piena detraibilità a tali spese a prescindere dalla tipologia di fruitore e dal contesto nel quale tali spese vengono sostenute (come ricordato l'unico requisito fondamentale deve individuarsi nell'inerenza delle stesse all'attività d'impresa, arte o professione), e quindi si pone come una disposizione di carattere generale che potrà essere beneficiata anche dalle imprese di minori dimensioni poco interessate a fenomeni di "turismo congressuale", ma che, al contrario, sostengono ingenti quantitativi di spesa per alberghi e ristoranti durante gli spostamenti necessari allo svolgimento della propria attività lavorativa.
Per le prestazioni effettuate fino alla data del 31 agosto 2008, invece, valgono ancora le vecchie regole che prevedevano per tali spese un'esplicita indetraibilità oggettiva dell'Iva in base alla disposizione contenuta nella lett.e) dell'art.19-bis1 del decreto Iva.
Deducibilità limitata ai fini imposte dirette
A fronte del beneficio rappresentato dalla piena detrazione dell'Iva, le spese sostenute per le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande vedranno una riduzione nella misura ordinariamente deducibile. Va, tuttavia, segnalata la diversa decorrenza della modifica Iva rispetto a quella che riguarda le imposte dirette: la riduzione alla deducibilità dei costi avrà decorrenza a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 e, quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dal 1° gennaio 2009.
Regole per le imprese
Per quanto riguarda le imprese, la lett.a), co.28-quater, art.83 del D.L. n.112/08, modificando il co.5 dell'art.109 del Tuir, prevede che la deduzione delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sia ridotta al 75%. Per effetto di un'esplicita deroga contenuta nel decreto 112/08, tuttavia, nessuna limitazione è prevista per le spese di vitto e alloggio sostenute per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa: per tali spese - disciplinate dal co.3 dell'art.95 del Tuir - rimane ferma la totale deducibilità entro i limiti previsti dalla citata disposizione (in proposito si segnala l'effetto positivo della intervenuta detraibilità dell'Iva a partire dal 1° settembre 2008: i limiti contemplati dall'art.95 del Tuir, in quanto rappresentano un costo deducibile per l'azienda, devono intendersi al netto dell'Iva risultando di fatto incrementati).
Regole per i professionisti
Anche i professionisti sono interessati dalla nuova disposizione che limita la deducibilità: la regola vigente sino al periodo d'imposta 2008 prevede la deducibilità integrale delle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande nel limite del 2% dei compensi (quindi, considerando un professionista che ha percepito compensi pari ad € 100.000, la deduzione massima di dette spese sarebbe pari ad € 2.000). Dal 1° gennaio 2009 la deduzione sconterà l'ulteriore limitazione al 75%.
Nessuna modifica sul versante delle spese di rappresentanza, che quindi rimangono deducibili nel limite dell'1% dei compensi percepiti: da tale punto di vista, la possibilità di detrarre l'Iva su ristoranti ed alberghi (previa verifica del requisito dell'inerenza) costituisce un beneficio senza limitazioni. Si segnala, inoltre, che le citate modifiche non riguardano la "cervellotica" procedura che interessa le spese sostenute dal committente e riaddebitate in fattura dal professionista in occasione di seminari e convegni: tali spese non sconteranno né la limitazione del 2% dei compensi né quella 75%, in vigore dal 2009.
Acconti imposte dirette e IRAP
La modifica della misura di deducibilità delle spese di vitto ed alloggio comporterà - per esplicita previsione contenuta nella lett.28-quinquies, art.83 del D.L. n.112/08 - anche la necessità di ricalcolare gli acconti relativi al periodo d'imposta 2009: pertanto, quando in Unico 2009 si tratterà di effettuare il calcolo previsionale, la base di riferimento per il calcolo degli acconti dovrà essere rettificata per tener conto della nuova misura di deducibilità ammessa.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
Studio Cavallari Dott. Massimo
Detrazione totale dell'IVA
Dal 1º settembre 2008 in poi, imprese e professionisti potranno detrarre interamente l'Iva sulle spese sostenute in relazione a servizi alberghieri e di ristorazione. Ovviamente, l'integrale detrazione dell'Iva può essere esercitata a condizione che la spesa relativa al pernottamento alberghiero o alla somministrazione di pasti e bevande sia inerente all'attività svolta dall'impresa o dal professionista (valutazione che non appare sempre agevole vista la natura, spesso privata, di tali spese). È questo il contenuto della recente modifica apportata al decreto Iva da parte del co.28-bis dell'art.83 del D.L. n.112/08.
È bene ricordare che la nuova disciplina in vigore dal 1° settembre 2008 supera tutte le questioni interpretative che erano emerse dopo la recente modifica introdotta dalla Legge finanziaria 2007, che aveva ammesso la piena detraibilità delle spese di vitto e alloggio solo se sostenute in occasione di manifestazioni convegnistiche. Ora, la nuova disposizione assegna piena detraibilità a tali spese a prescindere dalla tipologia di fruitore e dal contesto nel quale tali spese vengono sostenute (come ricordato l'unico requisito fondamentale deve individuarsi nell'inerenza delle stesse all'attività d'impresa, arte o professione), e quindi si pone come una disposizione di carattere generale che potrà essere beneficiata anche dalle imprese di minori dimensioni poco interessate a fenomeni di "turismo congressuale", ma che, al contrario, sostengono ingenti quantitativi di spesa per alberghi e ristoranti durante gli spostamenti necessari allo svolgimento della propria attività lavorativa.
Per le prestazioni effettuate fino alla data del 31 agosto 2008, invece, valgono ancora le vecchie regole che prevedevano per tali spese un'esplicita indetraibilità oggettiva dell'Iva in base alla disposizione contenuta nella lett.e) dell'art.19-bis1 del decreto Iva.
Deducibilità limitata ai fini imposte dirette
A fronte del beneficio rappresentato dalla piena detrazione dell'Iva, le spese sostenute per le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande vedranno una riduzione nella misura ordinariamente deducibile. Va, tuttavia, segnalata la diversa decorrenza della modifica Iva rispetto a quella che riguarda le imposte dirette: la riduzione alla deducibilità dei costi avrà decorrenza a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 e, quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dal 1° gennaio 2009.
Regole per le imprese
Per quanto riguarda le imprese, la lett.a), co.28-quater, art.83 del D.L. n.112/08, modificando il co.5 dell'art.109 del Tuir, prevede che la deduzione delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sia ridotta al 75%. Per effetto di un'esplicita deroga contenuta nel decreto 112/08, tuttavia, nessuna limitazione è prevista per le spese di vitto e alloggio sostenute per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa: per tali spese - disciplinate dal co.3 dell'art.95 del Tuir - rimane ferma la totale deducibilità entro i limiti previsti dalla citata disposizione (in proposito si segnala l'effetto positivo della intervenuta detraibilità dell'Iva a partire dal 1° settembre 2008: i limiti contemplati dall'art.95 del Tuir, in quanto rappresentano un costo deducibile per l'azienda, devono intendersi al netto dell'Iva risultando di fatto incrementati).
Regole per i professionisti
Anche i professionisti sono interessati dalla nuova disposizione che limita la deducibilità: la regola vigente sino al periodo d'imposta 2008 prevede la deducibilità integrale delle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande nel limite del 2% dei compensi (quindi, considerando un professionista che ha percepito compensi pari ad € 100.000, la deduzione massima di dette spese sarebbe pari ad € 2.000). Dal 1° gennaio 2009 la deduzione sconterà l'ulteriore limitazione al 75%.
Nessuna modifica sul versante delle spese di rappresentanza, che quindi rimangono deducibili nel limite dell'1% dei compensi percepiti: da tale punto di vista, la possibilità di detrarre l'Iva su ristoranti ed alberghi (previa verifica del requisito dell'inerenza) costituisce un beneficio senza limitazioni. Si segnala, inoltre, che le citate modifiche non riguardano la "cervellotica" procedura che interessa le spese sostenute dal committente e riaddebitate in fattura dal professionista in occasione di seminari e convegni: tali spese non sconteranno né la limitazione del 2% dei compensi né quella 75%, in vigore dal 2009.
Acconti imposte dirette e IRAP
La modifica della misura di deducibilità delle spese di vitto ed alloggio comporterà - per esplicita previsione contenuta nella lett.28-quinquies, art.83 del D.L. n.112/08 - anche la necessità di ricalcolare gli acconti relativi al periodo d'imposta 2009: pertanto, quando in Unico 2009 si tratterà di effettuare il calcolo previsionale, la base di riferimento per il calcolo degli acconti dovrà essere rettificata per tener conto della nuova misura di deducibilità ammessa.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
Studio Cavallari Dott. Massimo
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